Statuto del Partito Politico dei Progressisti

Approvato il 29 novembre 2025:

Art. 1 – Costituzione e Sede

  1. È costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un’associazione politica e culturale senza fini di lucro denominata «PROGRESSISTA», di seguito indicata anche come «Partito», avente sede legale a Cagliari in piazza Galilei n. 13 e domicilio digitale speciale progressista@pec.it.
  2. Il partito ha durata illimitata.
  3. Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

Art. 2 – Simbolo

  1. Il simbolo del Partito Progressista è costituito da «Cerchio, contornato da margine di colore rosso, a fondo bianco che riporta su due righe, nell’ordine dall’alto in basso: una lettera “P” stilizzata di carattere maiuscolo contenente una freccia curva verso l’alto, la parola “progressisti” in carattere minuscolo, entrambe con colore blu; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso».
  2. La Direzione per le elezioni politiche e amministrative di ogni livello può autorizzarne la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni eventualmente non appartenenti al Partito.
  3. Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio del Partito Progressista.

Art. 3 – Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità del Partito Progressista

  1. Il Partito Progressista è una libera associazione laica, democratica e aperta fondata sul principio della libertà, solidarietà ed eguaglianza, della pace, della non violenza, dell’europeismo e dell’antitotalitarismo.
  2. Si ispira inoltre ai principi della ecologia, del rispetto della predominanza della na-tura sull’uomo, del rispetto delle interazioni con l’ambiente circostante.
  3. Il Partito Progressista si ispira alla Costituzione e ai valori della Resistenza. Assicura la piena partecipazione politica delle persone nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive. Promuove altresì la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica.
  4. Il Partito Progressista rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’identità e l’orientamento di genere, l’orientamento sessuale, la nazionalità e l’appartenenza ai diversi popoli.

Art. 4 – Aderenti e modalità di adesione al Partito Progressista

  1. Tutte le donne e gli uomini, maggiori di quattordici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza possono iscriversi al Partito Progressista, aderendo così al presente Statuto.
  2. Tutte le persone iscritte hanno diritto a:
    1. partecipare alla determinazione dell’indirizzo politico del Partito Progressista;
    2. esercitare il proprio voto ed essere candidate nell’elezione degli organismi dirigenti;
    3. conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
    4. partecipare all’attività e all’iniziativa politica del Partito Progressista;
    5. ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente Statuto.
  3. Tutte le persone iscritte hanno il dovere di:
    1. contribuire alla discussione, all’elaborazione della proposta e all’iniziativa politica;
    2. contribuire al sostegno economico del Partito Progressista;
    3. rispettare il presente Statuto e i regolamenti;
    4. favorire la partecipazione e l’adesione di altre persone al Partito Progressista.
  4. L’iscrizione avviene attraverso le modalità messe a disposizione dal Partito, online e cartacee, e con contestuale pagamento della quota associativa stabilita annualmente dalla Direzione.
  5. L’iscrizione è libera nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto. È nulla l’iscrizione di coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi consumati o tentati, di maggiore allarme sociale e/o per violenza di genere e per delitti contro le persone, per i quali sia prevista una pena detentiva.
  6. L’iscrizione è annuale, la validità corrisponde all’anno solare. L’iscrizione è presupposto per l’esercizio dei diritti dell’iscritta e dell’iscritto. Le persone iscritte nell’anno precedente a quello in corso perderanno l’esercizio dei diritti in caso di mancato rinnovo entro il 31 dicembre.

Art. 5 – Organi del partito

  1. Sono organi del Partito Progressista
    • l’Assemblea generale;
    • il Segretario politico;
    • la Segreteria politica;
    • la Direzione;
    • il Collegio di Garanzia;
    • le Federazioni territoriali;
    • il Tesoriere;

Art.6 – Assemblea generale

  1. L’Assemblea generale è composta da tutte le persone iscritte nell’anno in corso, in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 6.
  2. È compito dell’Assemblea generale esprimere e indicare le linee guida dell’indirizzo politico, al quale dovranno conformarsi gli Organi del Partito.
  3. L’Assemblea generale è convocata in via ordinaria dal Segretario politico, ogni anno, entro i termini stabiliti dalla legge per l’approvazione del rendiconto annuale delle spese e dei bilanci consuntivo e preventivo.
  4. L’Assemblea generale è altresì convocata dal Segretario politico, senza indugio quando ne faccia richiesta almeno il 10% dei componenti della stessa e/o la maggioranza dei componenti della Direzione.
  5. La convocazione, che deve contenere l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve avvenire con avviso da inviarsi, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea generale a tutti gli iscritti. In caso di motivata urgenza connessa agli argomenti da discutere è possibile convocare l’Assemblea generale con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  6. Ogni iscritto ha diritto ad un solo voto. È ammesso il voto per delega.
    La delega deve indicare il nome del rappresentante e, se non è riportata in calce all’avviso di convocazione, deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
    Ogni iscritto può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.
  7. Di ogni adunanza dell’Assemblea generale dovrà esser redatto apposito verbale.
    Il verbale, a cura di un segretario verbalizzante nominato all’inizio delle sedute, dovrà essere trascritto su apposito registro e dovrà risultare firmato da chi presiede la seduta e dal segretario verbalizzante salvo non sia necessario l’intervento del Notaio.
  8. L’Assemblea generale è legalmente costituita quando siano presenti il 50% più uno degli iscritti, comprensivi delle deleghe.
  9. L’Assemblea generale delibera con maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti sui seguenti argomenti:
    1. modifica dello Statuto;
    2. modifica del simbolo;
    3. modifica della denominazione del Partito.

    Art. 7 – Segretario politico

    1. Il Segretario politico del Partito Progressista eletto dall’Assemblea congressuale, dura in carica tre anni e cura la realizzazione delle linee programmatiche e politiche.
    2. Il Segretario Politico ha la rappresentanza politica del Partito Progressista.
    3. Il Segretario politico ha, tra l’altro, le seguenti funzioni:
      1. dirige e coordina, in generale, tutta l’attività del Partito;
      2. convoca, presiede ed è componente dell’Assemblea e della Segreteria politica;
      3. presenta, personalmente o per procura per mezzo del Responsabile Organizzazione da lui nominato, del Tesoriere o di altri procuratori speciali, le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni ed autorizza l’uso dell’emblema del Partito;
    4. In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità da parte del Segretario politico in carica, il Responsabile Organizzazione, che assume la guida del Partito, convoca entro 30 giorni la Direzione al fine di eleggere un nuovo Segretario politico e stabilire l’eventuale convocazione del Congresso anticipatamente alla cadenza triennale prevista dal presente statuto.
    5. Ogni iscritto è candidabile ed eleggibile a Segretario politico, qualora in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto.

    Art. 8 – Segreteria politica.

    1. È l’organo politico che coadiuva il Segretario politico nella conduzione e nella rappresentanza politica del movimento.
    2. La Segreteria politica è composta dal Segretario politico, dal Responsabile Organizzazione, dal Tesoriere e da altri quattro membri nominati dalla Direzione su proposta del segretario politico.
    3. Il Responsabile Organizzazione presiede e coordina la Direzione e gestisce e cura i rapporti con le articolazioni territoriali del Partito e con gli amministratori regionali e locali.
    4. Nella Segreteria politica ciascun genere deve essere rappresentato alla pari, e comunque nessun genere può superare il 60% del totale dei componenti.
    5. La sua durata è contestuale a quella del Segretario politico. In caso in cui, per qualsiasi motivo, uno dei componenti cessi dalla carica, la Direzione provvederà ad eleggere un sostituto nei 30 giorni successivi.
    6. È convocata ogni qual volta lo decida il Segretario politico o nel caso in cui ne faccia richiesta il Tesoriere, per questioni attinenti all’andamento delle spese, il bilancio consuntivo e preventivo, e/o tre dei componenti della Segreteria politica.
    7. Prepara la proposta di liste elettorali o di alleanze e candidature in liste per le elezioni nazionali ed europee e, previa consultazione delle Federazioni territoriali, per le elezioni regionali e per le elezioni dei comuni sopra i 15.000 abitanti, da sottoporre alla Direzione.

    Art. 9 – Direzione

    1. La Direzione è l’organo esecutivo degli indirizzi dell’Assemblea generale in materia di attività politica ed organizzativa.
    2. È composta dal Segretario politico del Partito, dal Responsabile Organizzazione, dal Tesoriere e da tutti i componenti della Segreteria politica e da almeno 20 membri eletti dal Congresso. Dovrà essere garantita la rappresentanza delle eventuali minoranze politiche interne e la parità di genere o comunque nessun genere potrà superare il 60% del totale dei componenti.
    3. La Direzione è convocata e presieduta dal Responsabile Organizzazione.
    4. La Direzione è convocata, di norma, almeno una volta ogni 3 mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti.
    5. Determina il programma delle attività, approva le proposte di liste elettorali o di alleanze e candidature in liste per le elezioni nazionali ed europee e per le elezioni regionali e per le elezioni dei comuni sopra i 15.000 abitanti. Per gli adempimenti per le elezioni dei Comuni sotto i 15.000 abitanti provvedono le Federazioni Territoriali.
    6. Stabilisce annualmente la quota di iscrizione al Partito.
    7. Stabilisce criteri e importi delle contribuzioni al Partito degli eletti e nominati a funzioni retribuite di rappresentanza nel sistema pubblico/istituzionale.
    8. Approva il rendiconto di esercizio annuale del Partito, la proposta di Bilancio consuntivo e preventivo.
    9. Nomina il Collegio di garanzia tra gli iscritti al Partito. Per l’elezione di cinque membri del Collegio di garanzia si procede a scrutinio segreto. Se una o più persone elette nel Collegio di garanzia non accettassero la nomina, si provvederà con ulteriori voti a scrutinio segreto fino alla definizione del Collegio di garanzia nella sua interezza. Si rimanda alle norme sulla incompatibilità di cui all’art. 18 del presente Statuto.
    10. Il Responsabile Organizzazione può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti normalmente di competenza della Direzione alla quale dovranno essere sottoposti per la necessaria ratifica nei successivi dieci giorni.
    11. Su proposta del Responsabile Organizzazione, nel caso ricorrano gravi motivi, può commissariare i coordinamenti federali nominando a tal fine un commissario, ed indicando il tempo di vigenza. Il commissario provvederà a redigere, entro il termine di vigenza, una dettagliata relazione alla Direzione, che deciderà, sulla scorta delle motivazioni ivi contenute, se ricostituire le organizzazioni territoriali, ovvero se prorogare il commissariamento o disporne, in base alla gravità, lo scioglimento. Il provvedimento di scioglimento è quello più grave, e viene deliberato solo quando viene accertata la impossibilità di proseguire la normale vita associativa territoriale; le funzioni dell’organismo territoriale sciolto vengono trasferite alla Direzione, la quale individuerà le modalità per ricostituire l’organo disciolto, quando si accerterà che sono venute meno le cause impeditive. Avverso il solo provvedimento di scioglimento, è ammesso ricorso, tramite raccomandata o posta telematica certificata, da parte di chiunque ne abbia interesse entro il termine di 45 giorni innanzi al Collegio di garanzia: ove l’organo di garanzia non decida, ascoltati gli interessati, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di scioglimento s’intenderà revocato. Avverso il provvedimento di conferma dello scioglimento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Collegio di garanzia l’interessato può proporre ricorso tramite raccomandata o posta telematica certificata alla Direzione, la quale dovrà decidere nei successivi sessanta giorni, all’esito della convocazione del ricorrente, il quale nell’audizione potrà farsi assistere da altro tesserato. All’esito della discussione, la Direzione emetterà il dispositivo, di cui si darà lettura, e nei successivi sessanta giorni provvederà a depositare la sentenza. La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività dell’atto impugnato fino all’esaurimento del giudizio, salva diversa esplicita decisione “ad hoc” da parte della Direzione.

    Art.10 – Collegio di garanzia

    1. Il Collegio di garanzia, composto da cinque membri eletti dalla Direzione a scrutinio segreto, è l’Organo cui è affidato il compito di valutare, con decisioni di carattere stragiudiziale, i casi di presunta violazione delle norme da parte degli iscritti al Partito, ovvero sull’eventuale contenzioso derivante dall’applicazione delle norme statutarie.
    2. L’azione disciplinare prende l’avvio su autonoma decisione del Collegio di garanzia, o su denuncia e/o segnalazione da parte da parte del Segretario politico o dagli organi di direzione delle Federazioni Territoriali.
    3. I singoli iscritti, ove le loro istanze non siano avanzate dagli organi federali o generali di diretto riferimento, possono fare istanza al Segretario politico il quale provvede ad investire il Collegio di garanzia per quanto di competenza.
    4. I ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto. Entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare, viene data notizia all’interessato tramite raccomandata o posta telematica certificata. L’interessato, nell’ulteriore termine di 10 giorni, ha facoltà di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato.
    5. Il giudizio non può durare oltre 50 giorni dall’atto di presentazione.
    6. Se entro il termine previsto il Collegio di garanzia non si esprime, il procedimento a carico dell’iscritto decade.
    7. Il componente più anziano provvede alla prima convocazione dell’Organo che procederà, come primo atto, all’elezione al suo interno di un Presidente.
    8. Il Presidente dell’organo convocherà il Collegio di garanzia in ogni caso di necessità e comunque in presenza di reclami sul suo operato.
    9. Il Collegio di garanzia delibera a maggioranza assoluta dei componenti e i suoi provvedimenti hanno carattere vincolante per gli iscritti

    Art. 11 – Federazioni territoriali

    1. Le Federazioni territoriali coordinano le attività ed hanno funzioni di indirizzo politico nell’ambito territoriale di competenza, corrispondente alle circoscrizioni elettorali per la elezione dei consiglieri regionali.
    2. La Direzione federale è l’organo esecutivo degli indirizzi dell’Assemblea federale in materia di attività politica ed organizzativa.
    3. Il Congresso federale può decidere se eleggere una Direzione federale o conferirne le funzioni all’Assemblea federale.
    4. La Direzione federale è composta da un numero di membri non superiore a uno ogni cinque iscritti nella Federazione e comunque non superiore a 20, eletti dal Congresso federale. Dovrà essere garantita la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere o comunque nessun genere potrà superare il 60% del totale dei componenti.
    5. La Direzione federale elegge tra i suoi membri un Coordinatore federale.
    6. Su proposta del Coordinatore federale, la Direzione federale elegge, tra le persone iscritte nel territorio della Federazione, un Tesoriere federale.
    7. Il Coordinatore federale può costituire un coordinamento federale che lo coadiuva, in numero massimo di dieci componenti nel rispetto della parità di genere, da sottoporre all’approvazione della Direzione federale.
    8. La Direzione federale è convocata almeno una volta ogni 6 mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti.
    9. Approva le liste elettorali o le alleanze e candidature in liste per le elezioni dei comuni sotto i 15.000 abitanti ed è consultata dalla Segreteria politica per la proposta di liste elettorali o di alleanze e candidature in liste per le elezioni regionali e per le elezioni dei comuni sopra i 15.000 abitanti.

    Art. 12 – Tesoriere e bilancio

    1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito Progressista.
    2. Il Tesoriere viene eletto dalla Direzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario politico. Dura in carica per 3 anni e può essere rieletto soltanto per un altro mandato.
    3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Segretario politico nomina un nuovo Tesoriere che resta in carica sino alla successiva convocazione della Direzione.
    4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, contabile e patrimoniale del Partito; è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
    5. Svolge l’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Partito.
    6. Esegue le delibere della Segreteria politica e della Direzione nelle materie di sua competenza; dispone le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l’accensione di mutui, la richiesta di affidamenti, i pagamenti, l’incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione di eventuali contributi.
    7. Presenta alla Direzione la richiesta di poter usufruire di rimborsi o contributi eventualmente dovuti per legge ed effettua la riscossione dei medesimi.
    8. Al termine di ciascun anno, sottopone alla Direzione il rendiconto economico dell’esercizio per l’approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordina l’attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informa periodicamente l’Ufficio di Presidenza sulla situazione economico finanziaria.
    9. Il Tesoriere predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalla Segreteria politica e assicurando le risorse per le attività delle Federazioni territoriali. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge; predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi, e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta gestione amministrativa del Partito.
    10. L’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di Revisore dei Conti.

    Art. 13 – Revisore dei conti

    1. Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un Revisore dei conti interno al Partito, eletto dalla Direzione tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile, e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al Rendiconto annuale. Può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Tesoriere lo renda opportuno, o quando il Segretario politico ne faccia esplicita richiesta.
    2. In assenza di iscritti aventi gli adeguati requisiti professionali e disponibili a esercitare il controllo sulla gestione amministrativa, la Direzione individua un professionista esterno, anche tramite incarico lavorativo, da nominare come Revisore dei conti.
    3. Il Revisore dei conti dura in carica per tre anni e può essere rinominato per un solo altro mandato. In caso di Revisore dei conti esterno, la durata dell’incarico lavorativo verrà stabilito dalla Direzione e non potrà essere superiore ai tre anni rinnovabile fino a un massimo di ulteriori tre anni.

    Art. 14 – Congressi del Partito

    1. Il Congresso generale del Partito è convocato di norma ogni tre anni dal Segretario politico in scadenza di mandato o, in caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità da parte dello stesso.
    2. La platea congressuale è composta da:
      • tutte le persone maggiorenni iscritte al Partito se le iscrizioni non superano le 250 unità;
      • una persona maggiorenne iscritta al Partito eletta dai congressi federali ogni due iscritte se le iscrizioni totali al Partito sono tra 251 e le 500;
      • una persona maggiorenne iscritta al Partito eletta dai congressi federali ogni 5 iscritti se le iscrizioni totali al Partito superano le 500 unità.
    3. Il Congresso generale elegge, tra le persone iscritte al Partito, a scrutinio palese il Segretario politico e la Direzione.
    4. Ogni persona iscritta al Partito può presentare la propria candidatura a Segretario politico accompagnata da un documento congressuale di proposta dell’indirizzo politico e programmatico per il Partito, sottoscritto da almeno un quarto della platea congressuale o da almeno un quarto dell’Assemblea generale.
    5. A sostegno delle persone candidate a Segretario politico si costituiranno una o più liste di candidature per la composizione della Direzione. Le liste a sostegno del candidato Segretario politico dovranno essere accettate dallo stesso, dovranno avere un numero minimo di candidature pari a un terzo della dimensione, stabilita dal Congresso stesso a maggioranza dei presenti, della Direzione da eleggere e un numero massimo pari alla dimensione della Direzione da eleggere. Le liste dovranno presentare una perfetta alternanza di genere: se la candidatura capolista è femminile, la seconda dovrà essere maschile, la terza femminile e così via, e viceversa se la candidatura capolista è maschile.
    6. Risulta eletto Segretario politico il candidato la cui lista o le cui liste a supporto hanno ottenuto più voti totali.
    7. Ciascuna lista eleggerà nella Direzione, in ordine di candidatura, un numero di persone iscritte al Partito proporzionale alla percentuale di voto ricevuto in assemblea tra i voti espressi, escluse eventuali astensioni, utilizzando il metodo D’Hont prima per la distribuzione tra maggioranza e minoranze congressuali e successivamente per la distribuzione tra le liste.
    8. Le liste di minoranza hanno diritto a eleggere, sommate, un quarto della Direzione, anche qualora non lo raggiungano a seguito della distribuzione di cui al comma precedente.
    9. La quota di eletti necessaria a raggiungere il quarto della Direzione verrà distribuita alle liste di minoranza in proporzione al voto di ciascuna, utilizzando il metodo D’Hont, e sarà sottratta con lo stesso metodo alle liste di maggioranza.
    10. I Congressi federali sono convocati di norma dalla Direzione ogni tre anni e precedono il Congresso generale. Sono convocati in via straordinaria nei casi di cui all’art. 9 comma 11 o nei casi di dimissioni di più della metà della Direzione federale. La platea del Congresso federale è composta da:
      • le persone maggiorenni iscritte al Partito se le iscrizioni nella Federazione territoriale non superano le 250 unità;
      • una persona maggiorenne iscritta al Partito eletta dall’assemblea federale ogni due iscritte se le iscrizioni nella Federazione territoriale sono tra 251 e le 500;
      • una persona maggiorenne iscritta al Partito eletta dall’assemblea federale ogni 5 iscritti se le iscrizioni nella Federazione territoriale superano le 500 unità. Qualora il Congresso federale decida ai sensi dell’art. 11 comma 3 di eleggere una Direzione federale, si costituiranno una o più liste di candidature. Le liste dovranno avere un numero minimo di candidature pari a un terzo della dimensione, stabilita dal Congresso federale a maggioranza dei presenti, della Direzione federale da eleggere e un numero massimo pari alla dimensione della Direzione federale da eleggere. Le liste dovranno presentare una perfetta alternanza di genere: se la candidatura capolista è femminile, la seconda dovrà essere maschile, la terza femminile e così via, e viceversa se la candidatura capolista è maschile. Ciascuna lista eleggerà nella Direzione federale, in ordine di candidatura, un numero di persone iscritte al Partito proporzionale alla percentuale di voto ricevuto in assemblea tra i voti espressi, escluse eventuali astensioni, utilizzando il metodo D’Hont prima per la distribuzione tra maggioranza e minoranze congressuali e successivamente per la distribuzione tra le liste. Le liste di minoranza hanno diritto a eleggere, sommate, un quarto della Direzione federale, anche qualora non lo raggiungano a seguito della distribuzione di cui al comma precedente. La quota di eletti necessaria a raggiungere il quarto della Direzione federale verrà distribuita alle liste di minoranza in proporzione al voto di ciascuna, utilizzando il metodo D’Hont, e sarà sottratta con lo stesso metodo alle liste di maggioranza. Il Congresso federale, se antecedente il Congresso generale, elegge i propri delegati al Congresso generale. Tra i delegati della Federazione al Congresso generale nessun genere potrà essere rappresentato in misura maggiore del 60%.
    11. Le candidature a Segretario politico, congiuntamente ai relativi documenti congressuali, devono pervenire prima dell’inizio dei Congressi federali. Le sottoscrizioni potranno essere depositate successivamente, purché prima dell’inizio del Congresso generale.
    12. L’Assemblea generale a sei mesi dalla scadenza del mandato del Segretario politico in carica elegge un Comitato esecutivo che si occupa dell’organizzazione logistica e politica dei Congressi generale e federali sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo.

    Art. 15 – Patrimonio e proventi

    1. Sono incandidabili nelle liste del Partito a qualunque competizione elettorale coloro che, alla data di presentazione delle liste, si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. N. 235/2012.
    2. Sono incandidabili nelle liste del Partito a qualunque competizione elettorale coloro che, alla data di presentazione delle liste, non abbiano ottemperato all’obbligo dei versamenti di cui all’art. 15 comma 2 lettera d)
    3. Il patrimonio del Partito è illimitato ed è costituito:
      1. dai beni immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti e donazioni;
      2. dall’introito delle quote sociali, annualmente stabilite dalla Direzione;
      3. da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di enti, persone fisiche o giuridiche, o da altre associazioni;
      4. da contributi obbligatori di rappresentanti del Partito eletti e nominati nelle istituzioni, i quali criteri e importi sono stabiliti dalla Direzione;
      5. da redditi patrimoniali;
      6. dalle sottoscrizioni promosse dal Partito;
      7. dai contributi di legge;
      8. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
      9. da ogni altro provento ordinario e straordinario derivante da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili e da ogni tipo di raccolta ammessa dalla legge.
    4. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet del Partito, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione, unitamente al giudizio sul bilancio espresso dall’organo di revisione.
    5. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento ed il finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovessi confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

    Art. 16 – Autonomia patrimoniale e gestionale delle Federazioni territoriali

    1. La struttura organizzativa generale e tutte le federazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli organi generali non rispondono dell’attività negoziale svolta in ambito federale e delle relative obbligazioni.
    2. Le risorse delle Federazioni territoriali sono formate dai contributi degli eletti, da una parte dei proventi delle iscrizioni e da ogni altra risorsa di autofinanziamento; i Tesorieri federali devono prevedere l’apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari e postali intestati alle Federazioni territoriali.
    3. La Direzione riconoscerà alle Federazioni territoriali un contributo pari al quindici per cento di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad iscritti residenti nelle singole Federazioni territoriali
    4. È in ogni caso preclusa alle Federazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:
      1. compravendita di beni immobili;
      2. compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
      3. costituzione di società;
      4. acquisto di partecipazioni di società esistenti;
      5. accensione e concessione di finanziamenti;
      6. stipula di contratti di mutuo;
      7. rimesse di denaro da e/o verso l’Estero;
      8. apertura di conti correnti all’estero e valutari;
      9. acquisto di valuta;
      10. richiesta e concessione di fideiussioni o di altra forma di garanzia.
    5. È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale.
    6. Il rendiconto o i rendiconti delle federazioni territoriali sono allegati al rendiconto del Partito.

    Art.17 – Incandidabilità

    1. Sono incandidabili nelle liste del Partito a qualunque competizione elettorale coloro che, alla data di presentazione delle liste, si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. N. 235/2012.
    2. Sono incandidabili nelle liste del Partito a qualunque competizione elettorale coloro che, alla data di presentazione delle liste, non abbiano ottemperato all’obbligo dei versamenti di cui all’art. 15 comma 2 lettera d).

    Art. 18 – Incompatibilità

    1. Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Partito e con incarichi istituzionali i membri del Collegio di garanzia

    Art. 19 – Tenuta dei dati sensibili

    1. L’elenco degli iscritti è pubblico.
    2. Il Tesoriere è responsabile di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali.
    3. Il registro degli iscritti è aggiornato a cura del Tesoriere che trasmette lo stralcio di esso alle competenti Federazioni territoriali.
    4. Il responsabile dei dati garantisce il rispetto della vita privata e della tutela dei dati personali dei singoli associati: in nessun caso potrà essere effettuata discriminazione per ragioni attinenti la sfera personale dei singoli.
    5. Il Tesoriere garantisce la privacy degli iscritti, istituendo modalità di accesso a dati personali sensibili, non utili per l’espletamento dell’attività politica, quali utenze telefoniche ed indirizzi privati.
    6. I soli elenchi degli iscritti possono essere messi a disposizione delle articolazioni territoriali, per la diffusione di opuscoli o giornali; i singoli iscritti possono comunque negare il consenso alla diffusione dei propri dati, anche a questi limitati fini.

    Art. 19 – Norme finali

    1. Per quanto non previsto dal presente Statuto viene disciplinato dalle norme di legge applicabili.